BAGNARA CALABRA Proroga dei termini per i ricorsi contro l'IMU sulle aree edificabili. Un colpo per l'Ufficio Tributi?
- Categoria: Attualità
Ma torniamo all’oggetto di questa nota. Il DL di prossima pubblicazione prevede, dunque, la sospensione dei processi tributari fino all’11 maggio 2020. Pertanto poiché il precedente Dl 18/20 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi, estesa anche ai giudizi tributari, dal 9 marzo al 15 aprile ed il nuovo decreto Liquidità differisce ancora il termine all’11 maggio, la conseguenza sarà un periodo di sospensione di 64 giorni (9 marzo/11 maggio). È bene che i cittadini sappiano che il nuovo termine influirà oltre che per la scadenza dell’impugnazione anche per l'ipotesi di acquiescenza e per la presentazione dell’istanza di adesione.
Per essere più precisi le ipotesi che si potrebbero verificare sono:
1) atti impositivi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe tra il 9 marzo e l’11 maggio: per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60. Ad esempio un accertamento notificato il 18 febbraio, avrebbe scadenza naturale il 18/4, aggiungendo i 64 giorni della nuova pausa, la nuova scadenza per acquiescenza, presentazione ricorso ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;
2) atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un’ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall’8 marzo al 31 maggio). In ogni caso se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, il 23 marzo un atto: per il computo della scadenza il primo giorno da considerare è il 12 maggio e quindi i 60 giorni scadono l’11 luglio 2020;
3) accertamenti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha sospeso l'impugnazione di 90 giorni: vanno considerati 214 giorni dalla notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 20 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la scadenza per ricorrere sarà il 21 luglio (60 + 90 + 64). Occorrerà poi computare anche l'eventuale pausa estiva nell’ipotesi in cui il termine così ricalcolato, scada in agosto. In tal caso, si aggiungeranno ulteriori 31 giorni.
La proroga dei termini rileva anche per le impugnazioni delle sentenze (in Ctr e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonchè documenti e memorie. Va ricordato che sebbene in periodo di sospensione dell’attività, l’ Ufficio ha ugualmente provveduto al rigetto, de plano, senza istruttoria, delle istanze di accertamento con adesione presentate dai cittadini contribuenti Il tutto sotto la sonnacchiosa (anche se sarebbe più proprio parlare di comatosa) presenza della Giunta.
Per l'Associazione Socialista Franco Zoccali di Bagnara Calabra - Avv. Giovanni Pietro Golotta