Domenica, 19 Maggio 2024
 
    Instagram         
 
Logo Unieuro Bagnara Calabra
 
Borgo in FioreBacco - Def 

BAGNARA CALABRA Proroga dei termini per i ricorsi contro l'IMU sulle aree edificabili. Un colpo per l'Ufficio Tributi?

imu aree edificabiliimu aree edificabiliUn altro duro -ma forse atteso- colpo per l’Ufficio Tributi del Comune di Bagnara Calabra da tempo schierato, catafratto e lancia in resta, contro diritti ed interessi dei cittadini specie se sfortunati proprietari di fonduscoli formalmente edificabili. 
Come è noto, l’ Ufficio ha espropriato la Giunta dei poteri che questa ha (ma non sa o non vuole esercitare) in materia di tributi locali, e lo ha fatto, senza trovare nemmeno la parvenza di un’opposizione da parte dell’organo politico, non per introdurre criteri di equità, no, ma per imporre, invece,  le proprie discutibilissime opinioni in materia di finanza locale. Prima tra tutte quella di una sopravvalutazione a fini di cassa ed in moltissimi casi in misura  superiore al 300% del valore reale del bene  in comune commercio,   della base imponibile delle aree fabbricabili, arrivando ad estremi che, superando ogni più fervida e maligna immaginazione, ci catapultano in una realtà che avrebbe creato disagio perfino al famigerato Sceriffo di Nottingham.
 
Un solo esempio per tutti. Ad un’area di proprietà comune a  3 cittadini,  era stato attribuito un imponibile ai fini IMU di 7.000 euro. Sciolta la comunione ed avvenuto apporzionamento, ad ognuna delle tre nuove particelle -di estensione pari esattamente ad 1/3 di quella originaria- è stato attribuito un valore imponibile, sempre ai fini IMU, oscillante, incredibile ma vero,  tra un minimo di 80 e un massimo di 95 mila euro!!! Ragione questa per la quale, l’imponibile originario dell’intera area è passato, dopo la divisione, da 7000 a circa 270.000 euro. Ovviamente, dopo il ricorso e il dietrofront dell’Ufficio - che pure aveva rifiutato l’accertamento con adesione costringendo i cittadini a rivolgersi a proprie spese  alla CTP- tutto è stato ricondotto alla normalità. Ma il Comune di Bagnara dovrà pagare lo stesso le spese di lite, avendolo stabilito la Commissione Tributaria adita seppure al cospetto di una rinuncia al giudizio da parte dell’ Ufficio-Giunta!  Di fronte a questo episodio veramente imbarazzante sarebbe più che normale attendersi dalla Giunta un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il danno erariale causato dall’Ufficio. Ma, come si sa, la Giunta è in coma e nessuno ha ancora chiesto, la nomina di un amministratore di sostegno. Vorrà dire che l’Associazione Socialista Franco Zoccali , si farà carico di approfondire la questione e di valutare, meglio se supportata dal consenso dei cittadini, ogni utile azione. 
 

Ma torniamo all’oggetto di questa nota. Il DL di prossima pubblicazione prevede, dunque,  la sospensione   dei processi tributari fino all’11 maggio 2020.   Pertanto poiché il precedente Dl 18/20 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi, estesa anche ai giudizi tributari, dal 9 marzo al 15 aprile ed il nuovo decreto Liquidità differisce ancora  il termine all’11 maggio, la conseguenza sarà un periodo di sospensione di 64 giorni (9 marzo/11 maggio).  È bene che i cittadini sappiano che il nuovo termine influirà oltre che per la scadenza dell’impugnazione anche per l'ipotesi di acquiescenza e per la presentazione dell’istanza di adesione. 

Per essere più precisi le ipotesi che si potrebbero verificare sono:

1) atti impositivi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe tra il 9 marzo e l’11 maggio: per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60. Ad esempio un accertamento notificato il 18 febbraio, avrebbe scadenza naturale il 18/4, aggiungendo i 64 giorni della nuova pausa, la nuova scadenza per acquiescenza, presentazione ricorso ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;

2) atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un’ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall’8 marzo al 31 maggio). In ogni caso se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, il 23 marzo un atto: per il computo della scadenza il primo giorno da considerare è il 12 maggio e quindi i 60 giorni scadono l’11 luglio 2020; 

3) accertamenti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha sospeso l'impugnazione di 90 giorni: vanno considerati 214 giorni dalla notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 20 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la scadenza per ricorrere sarà il 21 luglio (60 + 90 + 64). Occorrerà poi computare anche l'eventuale pausa estiva nell’ipotesi in cui il termine così ricalcolato, scada in agosto. In tal caso, si aggiungeranno ulteriori 31 giorni. 

La proroga dei termini rileva anche  per le impugnazioni delle sentenze (in Ctr e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonchè documenti e memorie.  Va ricordato che sebbene in periodo di sospensione dell’attività, l’ Ufficio ha ugualmente provveduto al rigetto, de plano, senza istruttoria, delle istanze di accertamento con adesione presentate dai cittadini contribuenti  Il tutto sotto la  sonnacchiosa (anche se sarebbe più proprio parlare di comatosa) presenza della Giunta. 

Per l'Associazione Socialista Franco Zoccali di Bagnara Calabra - Avv. Giovanni Pietro Golotta