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La logica dirompente del TAR reggino

TARTARDi Peppino Maisano

E’ stata pubblicata il 19 marzo u.s. la decisione del TAR di RC sul ricorso di alcuni privati cittadini avverso l’ordinanza n° 43 - datata 10 luglio 2013- del Comune di Bagnara Calabra, che impone lo smonto di una catena sorretta da due paletti in ferro all’inbocco della traversa (lato sud) della Via Torino (prolungamento) nella Frazione Pellegrina, onde inibire il passaggio del pubblico transito.

Come si ricorderà la disputa tra le due opposte parti si era allora (novembre 2009) parecchio allargata destando l’attenzione della più ampia opinione pubblica fino ad attrarre l’interesse della stampa che aveva preso parte attiva allo scontro, appoggiando apertamente sia la richiesta intesa a reclamare la riapertura della traversa abusivamente inibita dai privati limitanti, che la risolutiva e definitiva acquisizione all’uso pubblico della traversa in questione.

L’una e l’altra istanza, peraltro, nè prima né dopo l’insorgere del contrasto avevano mai costituito oggetto di contrastante valutazione né con gli eredi De Leo, proprietari del terreno su cui ricade la traversa, né tanto meno tra i limitanti e gli altri i vicini, protagonisti dello scontro; tanto è che nessuna obiezione era stata mai sollevata dagli aventi titolo sull’uso generalizzato al transito della traversa, e gli eredi proprietari, rivolti adonorare la volontà paterna, hanno sempre dato disponibilitàdella striscia di suolo, sottoscritta con notapervenuta al Comune prima dell’emissione dell’ordinanza di sgombero.

Il TAR Regionale (Sezione staccata di Reggio Calabria) ora, con la decisione sopra richiamata, rimettendo le lancette del tempo indietro di circa 5 anni, ritiene fondato il ricorso da parte dei cittadini trasgressori, lo accoglie, e stabilisce l’annullamento dell’atto gravato.

Le motivazioni a sostegno della decisione sono sostanzialmente due: 1)”…..non risulta contestato dall’Amministrazione che la striscia di terreno in questione sia una strada privata”; 2) “Una strada “cieca” che si esaurisce di fronte ad un’area privata, come nella specie, non è idonea a soddisfare le esigenze della collettività, vale a dire un numero indeterminato di cittadini etc”.

E dire che il Verificatore, del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, di nomina del TAR, si era impegnato a fondo a spiegare e illustrare sia il tessuto urbano che il contesto in cui rientra la traversa, con una relazione tecnica ricca di notevoli spunti anche di profilo giuridico, fino a smontare pezzo a pezzo un’affrettata relazione dell’Area Tecnica comunale datata Febbraio/2010, evasiva del peso intrinseco e della topica valenza del bene, sulla quale di certo ha fatto perno prima la impugnativa dei limitanti, e in seguito il TAR riservandole ampiospazio nella motivazione.

Il Verificatore, infatti, aveva sostenuto che la traversa “per la sua posizione, è pertinenza della strada di prolungamento della Via Torino, legata da un vincolo funzionale e destinata in modo durevole al suo servizio, anche in considerazione del fondo cieco dell’adiacente strada di prolungamento alla Via Torino, a doppio senso di marcia. E aggiunge che “Risulta indispensabile (la traversa) per la corretta funzionalità della stessa (Via Torino prolungamento) soprattutto in termini di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica incolumità”.

Concludendo in termini più stringenti, il Verificatore, con richiamo alla sentenza n° 5596/2013 del Consiglio di Stato, precisa che “deve ritenersi di uso pubblico una strada, ancorchè a “vicolo cieco” nel caso in cui sussistano numerosi e plurimi indici fattuali che denotano il regime giuridico del vicolo quale strada assoggettata a uso pubblico”, la quale in ogni caso e ad ogni buon fine “risulta destinata a viabilità nel Piano Regolatore Generale vigente”.

Fin qui i passaggipiù decisivi della sentenza e della relazione. Che ovviamente inducono ad alcune pertinenti riflessioniche espliciterò sotto forma di domande.

  1. Si può ed ha senso avvilire l’Ente pubblico davanti al privato, peraltro non ricorrente, e dare a fittizi suoi rappresentanti la dignità di un ruolo che mal si concilia con l’abuso dagli stessi perpetrato e con l’affermarmazione del principio di giustizia?
  2. Si possono obbligare gli eredi proprietari, assenti e lontani, che hanno sempre fidato sull’autocontrollo del vicinato a dover vigilare costantemente perché non si verifichino ulteriori modificazioni o alterazioni del bene, del quale peraltro, considerata la sua chiara vocazione pubblica, hanno dato ripetutamente la disponibilità al Comune?

A Pellegrina tutti sanno che la traversa, pur se di modeste dimensioni, ha svolto e svolge nella località in cui ricade una funzione importante e indispensabile all’uso pubblico per destinazione volontaria del proprietario De Leo Vincenzo, il quale, non dividendo il suolo della traversa tragli acquirenti dei suoli limitrofi, l’ha voluta ritagliare e riservarequale pertinenza della Via Torino, onde risolvere i problemi di transito veicolare sulla stessa via, a doppio senso di circolazione e cieca.

Questo acuto problema, peraltro ereditato, il Sindaco Zappia aveva tentato di avviare a definitiva soluzione con l’emissione dell’ordinanza n° 43/2013. Dovendo proseguire, come si ritiene necessario, sul percorso già aperto anche per garantire in loco lo “statu quo ante”, l’Amministrazione comunale in carica si adoperi a compierei passi successivi, rintracciabilitra le righe e nello spirito della stessa decisione del TAR, nelle more, s’intende, dell’inevitabile impugnativa al Consiglio di Stato.