"Bagnara Aperta" su canone idrico 2017: "prescrizione secondaria, è l'atto che è illeggittimo. Come sancito dal Giudice di Pace"
- Categoria: Politica
“canone idrico del 2017” intende informare la cittadinanza sull’esito dell’iniziativa intrapresa.
BAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta a seguito delle prime sentenze relative alIn merito al ricorso presentato, che contestava sia la prescrizione che l’illegittimità del calcolo forfettario, il Giudice ha accolto nel merito il ricorso e di fatto ha confermato ciò che da mesi sostenevamo, come da dispositivo notificato al nostro rappresentante legale che si è occupato di questa vicenda.
La richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale ai cittadini di pagare il canone idrico è stata dichiarata illegittima dal Giudice in quanto il calcolo forfettario è contrario ai regolamenti vigenti e doveva essere fatturato trimestralmente previa lettura contatore. Ne consegue che alla base della richiesta di pagamento del canone, da parte dell’Amministrazione Comunale, vi è un difetto di esigibilità delle quote in quanto il Giudice ha ritenuto l’ingiunzione illegittima, infatti così recita la sentenza:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità ed illegittimità del l'ingiunzione di pagamento n. provv. 122816 de! 19.12.2020 codice utenza omissis, relativamente al servizio idrico integrato anno 2017 e contestuale intimazione ad adempiere, emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Bagnara Calabra, per l'omesso o il parziale pagamento della fattura n. omissis del 24.09.2020 dell'importo di €////, notificatagli in data 07.01.2021, per le causali di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di complessivi € ////, di cui € //// per spese ed € //// per compensi professionali (con esclusione della fase istruttoria che non si e svolta), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge; con distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore dell'avv.to dichiaratosi ex art. 93 c.p.c. .“
Risulta conseguenziale che la richiesta di prescrizione è secondaria, poiché, a prescindere dalla sua legittimità, non può intervenire sull’atto illegittimo di ingiunzione di pagamento emanato dalla Amministrazione Comunale.
Prima di procedere a questo atto estremo abbiamo cercato in tutti i modi di dialogare con l’Amministrazione Comunale per individuare una soluzione che permettesse di non danneggiare i cittadini e anche le finanze del Comune. La risposta, arrogante, è stata sempre la stessa, che eravamo degli “incompetenti”, ci auguriamo a questo punto che lo stesso non venga detto del Giudice che ha emesso la sentenza. L’umiltà aiuta sempre a crescere.
Sempre disponibili ad un confronto aperto e sereno il gruppo “Bagnara Aperta”.